Pagamento IMU 2023 scadenza 18 dicembre: chi è escluso

Il 18 dicembre è il termine ultimo per il pagamento del saldo IMU 2023.

L’imposta è dovuta per il possesso di fabbricati, ma sono escluse dal pagamento determinate abitazioni e contribuenti che si trovano in specifiche situazioni, vediamo quali.

IMU 2023 che cos’è

Per IMU si intende l‘imposta municipale propria e deve essere pagata da tutti quei soggetti possessori di: terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati con esclusione quella principale classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.

Il versamento deve essere effettuato da:

  • proprietari e titolari di diritto reale di godimento sugli immobili sopraddetti;
  • locatore dell’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare  a seguito di provvedimento del giudice.

Questi soggetti entro il 18 dicembre 2023 devono versare il saldo IMU e il pagamento può essere fatto mediante:

  • modello F24;
  • bollettino di c/c postale con esso compatibile
  • piattaforma pagoPA.

L’importo da versare sarà determinato dalle aliquote del comune di riferimento.

Saldo IMU 2023: esenzione

Sono esentati dal pagamento dell’imposta e quindi dell’acconto:

  • i possessori di immobili occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria di occupazione abusiva o nel caso in cui è iniziata un’azione giudiziaria penale. Questi soggetti dovranno poi trasmettere telematicamente il possesso dei requisiti;
  • possessori di fabbricati collabenti: vale a dire gli immobili privi di rendita catastale presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano o dei fabbricati;
  • aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d), l’agevolazione consiste nell’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche;
  • fabbricati situati nei comuni dei territori dell’Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia colpiti da eventi sismici del 2012;
  • fabbricato colpiti da eventi sismici del 21 agosto 2017 ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;
  • fabbricati presenti nelle zone delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Per i fabbricati colpiti dagli eventi sopraddetti l’esenzione dell’imposta è valevole fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Mentre gli immobili distrutti o ritenuti inagibili presenti in Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono esenti dall’applicazione dell’IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Inoltre sono esenti dal pagamento tutti gli altri immobili di cui all’ art. 1, comma 759,758 della legge n. 160 del 2019.

IMU 2023: ridotta per chi

La norma inoltre prevede la riduzione pari al 50% della base imponibile IMU per queste unità immobiliari:

  • fabbricati di interesse storico o artistico
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale o in alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.PR 28 dicembre 2000 n.445.
  • unità immobiliari concesse in comodato d’uso: ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° e adibite ad abitazione principale. La riduzione si applica a condizione che:
    • il contratto di comodato sia registrato;
    • il comodante possegga una sola abitazione in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune dell’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possegga nello stesso comune, oltre all’immobile concesso in comodato un altro immobile adibito ad abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.