Lavoratori Spettacolo, per la nuova indennità Domanda in 2 scadenze

Lavoratori dello spettacolo, al via le domande per avere la nuova indennità, istituita per dare a questi lavoratori un sostegno economico alla luce della discontinuità che contraddistingue tale settore.

Introdotta in via strutturale e permanente con il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024.

In attesa di una circolare attuativa che in dettaglio espliciterà i requisiti, la durata, il calcolo, la misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle incumulabilità, vediamo quali sono i requisiti per accedere all’indennità e come fare.  

Indennità Spettacolo, a quali lavoratori spetta?

Informazioni riguardo i destinatari e i requisiti della nuova indennità per i lavoratori dello spettacolo sono contenute nel messaggio INPS n. 4332 del 4 dicembre 2023 e nel richiamato D.lgs. n. 175/2023.

I destinatari dell’indennità di discontinuità sono i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005 lett. a);
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
    • lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Lavoratori spettacolo: requisiti accesso all’indennità

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo suddetti che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Domanda nuova indennità lavoratori spettacolo: entro quando?

I lavoratori interessati dalla nuova indennità potranno farne domanda entro il 30 marzo di ogni anno. La domanda può essere presentata:

  • attraverso gli Istituti di Patronato;
  • tramite il servizio di Contact Center multicanale;
  • telematicamente dal sito INPS, accedendo con SPID/CIE/CNS e selezionando la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In via transitoria lo stesso decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo.