Il taglio del cuneo contributivo, ovvero il “bonus Meloni“. è stato confermato dalla legge di Bilancio che sta per essere varata dal Parlamento. Come abbiamo scritto nei numerosi articoli dedicati al tema, si tratta di una riduzione dei contributi a carico dei dipendenti fino ad un massimo del 7%.
I contributi non vengono versati all’INPS ma, nello stesso tempo, l’INPS li riconosce figurativamente per il calcolo della pensione futura.
La domanda che ci faremo è la seguente: La corresponsione dell’anticipo IVC a dicembre influirà nella decontribuzione?
Con la diminuzione del cuneo fiscale, ci sono più vantaggi per le casse dello Stato o per i lavoratori dipendenti? La restituzione dei contributi previdenziali ai dipendenti fa loro incrementare l’imponibile fiscale mensile.
Questo significa che sul taglio del cuneo fiscale vengono applicate le imposte che nel 2024 saranno:
Quindi lo Stato, sullo sconto dei contributi recupera da circa 1/4 a circa 1/3 degli importi erogati.
Abbiamo quindi predisposto queste tabelle che riassumo i due punti di vista del dipendente e dello Stato:
Come possiamo notare, i vantaggi sono tutti per lo Stato.
Per il dipendente non ci sono benefici nel lungo periodo in quanto l’incremento del netto non ha alcun vantaggio in un’ottica pensionistica.
Riassumendo, il taglio del cuneo fiscale, al di là di ogni considerazione politica, rappresenta una modalità molto economica, per lo Stato, di incrementare il netto ai dipendenti senza vincolare il futuro.
L’art. 3 del decreto anticipi esclude che l’anticipo del contratto influisca sulla decontribuzione. Sul punto INPS è uscito con un chiarimento che esclude l’incompatibiità in coerenza con la norma:
1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e’ incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.