Tutto il personale Statale (Scuola, Funzioni Centrali, personale non contrattualizzato) riscuote lo stipendio il 23 del mese.
Anticipare il pagamento al giorno 23 del mese significa che gli stipendi del mese, per motivi tecnici, devono essere chiusi almeno dai 20 ai 25 giorni prima.
Lo stipendio del mese in corso, quindi, è lo specchio di una situazione che non potrebbe più essere attuale. Gli uffici che seguono il trattamento economico, infatti, devono ogni mese procedere a conguagliare eventuali disallineamenti tra lo stipendio dovuto e quello riscosso.
Rispetto al privato, dove i cedolini e pagamenti sono effettuati tra il 10 e il 15 del mese successivo, dando tempo a chi elabora i cedolini di avere la situazione aggiornata, nel pubblico questo non può succedere in quanto la data di accredito è fissata per legge.
Nel 1984 – anno Orwelliano – fu varato il DPR 10 febbraio 1984 n. 21 grazie al quale, finalmente, anche i dipendenti statali potevano riscuotere lo stipendio mediante accreditamento in conto corrente bancario.
Prima di tale norma il pagamento avveniva principalmente con le seguenti modalità:
Per garantire il pagamento entro il 27 del mese ai correntisti, fu anticipata al giorno 25 del mese la data di riscossione in contati.
Possiamo notare come, 40 anni fa, ci fosse una differenza culturale completamente differente rispetto ai nostri giorni, dove il pagamento in conto corrente era una “concessione” e il concetto di tracciabilità dei pagamenti non era ancora stato ideato.
Negli anni ’90 del secolo scorso, durante il periodo di tangentopoli cambia il contesto culturale. Diventa inaccettabile il fatto che un dipendente pubblico perda intere giornate di lavoro per riscuotere lo stipendi in contanti.
Il 4 aprile 1995 il Ministro del Tesoro vara questo decreto che nell’allegato riporta le date del pagamento a diverse categorie di dipendenti dello Stato:
1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno 22 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 14 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità; 2) personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 23 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 15 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità; 3) personale insegnante supplente temporaneo: giorno 27 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità; 4) restante personale statale: giorno 24 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità.
Questo decreto è superato in quanto gli insegnanti delle Scuole Elementari – dal 1° settembre 1995 – sono amministrate dalle Direzioni Provinciali del Tesoro.
Dal 1° settembre 1996 anche i supplenti temporanei (contratto scadente il 30 giugno) e annuali (contratto scadente il 31 agosto) sono amministrati dalle Direzioni Provinciali del Tesoro.
Con la soppressione delle Direzioni Provinciali del Tesoro (diventate poi DPSV e, infine, DTEF) punto 2 che abbiamo evidenziato in grassetto deve intendersi come “NoiPA” che ha sostituito del DPT come sostituto d’imposta e ordinatore secondario di spesa.
Per cui – dal 1995 – il pagamento avviene sempre il 23 del mese da gennaio a novembre e il 15 dicembre per lo stipendio e tredicesima di dicembre.