Il cosiddetto Bonus Meloni, si dovrà restituire nel caso si dovessero superare i limiti di reddito previsti?
L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Il Governo ha fissato in € 35.000 il limite di imponibile previdenziale per aver diritto al bonus del 6% e in € 25.000 per aver diritto al bonus del 7%.
Se dividiamo per 13 i due importi, troviamo i massimali mensili rispettivamente di 2.692 euro e 1.923 euro.
La domanda che sorge spontanea è: nel caso di superamento di questi massimali, occorre restituire il bonus?
Il messaggio Inps n. 1932 del 24 maggio 2023 regola il pagamento del bonus.
Il rimborso della decontribuzione viene fatto su base mensile e non è assoggettato a conguaglio di fine anno.
La tredicesima mensilità, per l’anno 2023, non influisce nell’imponibile contributivo del mese in cui viene erogata. Quindi il dipendente che dovesse superare i 35 mila euro di imponibile contributivo nel corso del 2023 non è tenuto a restituire la decontribuzione percepita in quanto il diritto viene maturato mese per mese.