Assegno di Inclusione al via da gennaio con domande aperte già dal prossimo 18 dicembre. Le famiglie che presentano i requisiti per accedervi potranno contare su un assegno mensile da 500 euro, elevabili però in determinate circostanze.
Possono fare domanda le famiglie che hanno un ISEE sotto i 9.360 euro, un reddito familiare sotto i 6.000 euro annui e che includono almeno un membro o disabile o minorenne o ultra 60enne o preso in carico dai servizi sociali.
Ed è proprio a seconda del numero di membri con tali caratteristiche che l’importo mensile dell’Assegno di Inclusione può aumentare. Vediamo come secondo le ultime novità della circolare n. 105 del 16 dicembre 2023.
Come si legge sulla pagina del sito del Ministero del Lavoro dedicata all’Assegno di Inclusione, l’importo della prestazione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui.
L’ammontare può salire fino a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da:
L’importo annuo totale va poi moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Il parametro della scala di equivalenza (art. 2, comma 4 del Decreto Lavoro) è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:
+0,50 per ciascuna altro componente con disabilità e non autosufficiente;
+0,40 per ciascuna altro componente con età pari e superiore a 60 anni;
+0,40 per un componente maggiorenne con caricihi di cura, come definiti all’art. 6, comma 5;
+0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psicosociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
+0,15 per ciascuna minore di età fino al secondo;
+0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
La “scala” è così riportata anche sul sito del Ministero del Lavoro:
Maggiore sarà il valore del parametro della scala di equivalenza, più alta sarà l’integrazione che si potrà ricevere.
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, o per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche non continuativi.
Come si calcola quindi l’Assegno di Inclusione? E come aumenta in determinate circostanze? Facciamo qualche esempio.
Supponiamo che in una famiglia ci siano due adulti, di cui uno over 60. Secondo la scala di equivalenza sopra riportata, il loro valore sarà di 1 + 0,40, quindi 1,40. In questo caso, per calcolare l’Assegno di Inclusione occorre fare 6.000 * 1,40 = 6.900 euro annui, che diviso per 12 mensilità fanno 575 euro mensili.
Se nella stessa famiglia aggiungiamo due gemelli di 16 anni, il valore della scala di equivalenza sarà pari a 1 + 0,4 + 0,15 + 0,15 = 1,70. Sostituendo 1,70 nella formula precedente si avrà un assegno di inclusione annuale pari a 10.200 euro, che fanno 850 euro mensili.
Se invece i gemelli di 16 anni avessero un solo genitore di 50 anni e un fratello maggiorenne preso in carico dai servizi sociali, l’assegno di inclusione sarebbe pari a: 6.000 * (1 + 0,15 + 0,15 + 0,30) / 12 mesi, quindi 800 euro mensili e 9.600 euro annuali.
Se a questi importi si aggiunge anche il contributo per il canone di locazione della casa di abitazione, con contratto regolarmente registrato, pari ad un massimo 3.360 euro annui, l’importo annuo dell’Assegno arriva a 12.960 euro, più del doppio dell’importo base.