Assegno di Inclusione, il beneficio mensile potrà essere suddiviso tra tutti i componenti tramite l’assegnazione di una carta per ognuno di loro. In questo modo, ogni membro si vedrà riconosciuta la propria quota pro-capite.
La possibilità l’ha concessa INPS, che tramite la circolare n. 105 del 16 dicembre ha spiegato come funzionerà la suddivisione delle quote tra i relativi componenti il nucleo percettore dell’Assegno di Inclusione.
Innanzitutto, va detto che l’Assegno di Inclusione spetta unicamente alle famiglie in cui ci sono soggetti minorenni, over 60, disabili o persone in condizioni di svantaggio. Le domande sono aperte dallo scorso 18 dicembre. L’importo parte da 500 euro mensili, elevabili in determinate situazioni, e verrà caricato mensilmente sulla Carta di Inclusione.
A differenza della Carta RdC, all’interno di una famiglia che percepisce l’Assegno di Inclusione possono esserci anche più carte. Lo dispone INPS, che nella circolare del 16 dicembre applica quanto stabilito dall’articolo 5, comma 1, del D.M n. 154/2023, specificando che l’Assegno di Inclusione può essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.
Hanno avuto la conferma pratica i percettori che dalla mezzanotte del 18 dicembre si sono collegati al sito INPS per richiedere la prestazione. In sede di domanda dell’Assegno di Inclusione, infatti, appare tale finestra:
Come specifica INPS, la richiesta di individualizzazione della Carta Adi può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilità genitoriali e si applica anche a tutti gli altri. Per inviarla, occorrerà spuntare la relativa casella (quella che si vede in foto).
La richiesta di suddivisione della Carta di Inclusione può essere presentata sia contestualmente alla richiesta dell’Adi, che in corso di erogazione della prestazione mediante il modello “ADI – Com esteso”.
Nel caso in cui la richiesta arrivasse in sede di domanda:
Se invece la richiesta di individualizzazione della Carta di Inclusione arrivasse in corso di erogazione, dopo la presentazione della domanda:
La suddivisione verrà concessa solo qualora il beneficio a integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, o nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, superi i 200 euro (cfr. l’art. 5, comma 3, del D.M.n. 154/2023). L’individualizzazione dell’importo non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.