Esonero contributivo datori di lavoro: scadenza 31 dicembre

L’INPS con il messaggio numero 4614 del 21-12-2023, fornisce informazioni sull’avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

Inoltre sono forniti chiarimenti relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023

Esonero contributivo datori di lavoro

La norma prevede un esonero pari all’1% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 50.000 € annui, spettante ai datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Nel messaggio l’Istituto rende noto che, sul sito www.inps.it sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023”.

Tale modulo consente di inviare le domande di richiesta per l’accesso al beneficio da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

Pertanto, coloro che conseguono la certificazione entro il termine predetto possono possono presentare le domande entro il 30 aprile 2024.

Chiarimenti per i datori che hanno presentato domanda

Riguardo all’esonero contributivo relativo alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, l’INPS chiarisce che:

  • i datori che hanno presentato domanda, non devono ripresentarla, in quanto a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
  • datori che hanno dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite;
  • i datori di lavoro che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, possono beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa. in questo caso l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;

Certificazione di parità di genere

Ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo, la certificazione di parità di genere deve essere quella rilasciata da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento.

Per consultare l’elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 CLICCA QUI