Le ferie sono un diritto che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, tutelato dalla Costituzione la quale prevede:
“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Lo scopo delle ferie è di fare in modo che il lavoratore possa ricostituire le energie psicofisiche. E’ per questo che la Costituzione stabilisce che sono un diritto irrinunciabile.
La durata annuale minima di legge è stabilita in 4 settimane (d.lgs. 66/2023). Al di sotto di questo minimo nessun contratto può scendere. E’ solo possibile stabilire una durata pari o superiore. Ed è quello che fanno i contratti collettivi oppure gli usi aziendali.
La durata delle ferie è stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro, che può distinguerle anche in base all’anzianità del lavoratore. Ad esempio nel CCNL Metalmeccanici Industria è previsto che le ferie sono pari a 4 settimane all’anno. Tale durata viene aumentata:
Nel CCNL Terziario, Distribuzione, Servizi – uno dei più applicati – il periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
E’ sempre la legge che stabilisce come deve essere goduto il periodo feriale: 2 settimane minime nel corso dell’anno di maturazione (il 2024) e le restanti 2 settimane devono essere obbligatoriamente godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Dal punto di vista operativo le ferie eventualmente residue appartenenti al 2022 perchè maturate in quell’anno, derivanti da quelle eccedenti le 2 settimane, andranno godute entro il 30 giugno 2024.
In genere sono le aziende a inizio anno, a fare una programmazione annuale delle ferie con chiusure aziendali. Dando la possibilità ai lavoratori di scegliere come collocare nel calendario il periodo residuo.
Nel caso in cui il lavoratore non fruisce delle ferie per impossibilità oggettiva, come ad esempio in caso di interruzione del rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni), al lavoratore spetta la liquidazione delle ferie maturate e non godute.
Sulla casistica interviene il d.lgs. 66/2003. Le ferie annuali non godute possono essere liquidate in denaro al dipendente solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.