Il 31 dicembre 2023 è entrato vigore il decreto legislativo n.216/2023 che dispone l’ attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
In questo articolo vedremo alcune di queste misure:
L’art 1 del D.lgs n.216 sancisce la revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Dal 1° gennaio 2024 e per tutto l’intero anno, l’IRPEF sarà determinata da 3 aliquote:
Cosa è cambiato?
Con la riforma è stata accorpata l’aliquota del 2° scaglione che era pari al 25%, in cui rientravano coloro che avevano redditi da 15.001€ fino a 28.000€, guadagnando così 2 punti percentuali.
L’art 1 dispone per il 2024 un aumento delle detrazioni per il lavoro dipendente da 1.880 € a 1.955 € per i contribuenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 15.000€.
Inoltre per i contribuenti con reddito complessivo inferiore a 15.000 € è prevista l’erogazione della somma a titolo di trattamento integrativo TIR (ex bonus Renzi).
Il TIR spetta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
Il decreto ha disposto la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, pertanto l’art 2 prevede per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000€ la diminuzione di 260€ dell’ammontare della detrazione dell’imposta lorda per il 2024.
La diminuzione si riferisce a questi oneri:
Come si calcola il reddito complessivo?
La diminuzione delle detrazioni fiscali pari a 260€ si applica a tutti quei contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000€, al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.