Le Ferie del personale che lavora nel comparto scuola possono essere monetizzate? Quando ricorrono i casi in cui è possibile il pagamento? Chi provvede al pagamento?
Il pagamento viene effettuato dalle Ragionerie Territoriali dello Stato.
Alle Ragionerie devono essere trasmessi i decreti con i quali le Scuole determinano i giorni (e le frazioni di giorno) che le Ragionerie devono calcolare per il pagamento.
In quali casi è dovuto il pagamento il pagamento del compenso sostitutivo per ferie non dovute?
Per il personale a tempo determinato, il compenso spetta alla fine del rapporto di lavoro, vale a dire il 30 giugno.
Il compenso non spetta di norma per le supplenze annuali fino al 31 agosto salvo casi particolari di malattia o gravidanza della dipendente.
Per il personale ATA il provvedimento deve sempre essere motivato nel provvedimento, dove deve essere specificato il motivo per il quale non è stato possibile usufruire delle ferie durante l’anno scolastico.
Altri casi in cui il compenso sostitutivo deve essere liquidato sussiste nel caso di dispensa dal servizio o di morte.
Un caso particolare è rappresentato dalle supplenze brevi, dove il compenso sostitutivo viene determinato automaticamente da NoiPA al termine del rapporto di lavoro.
Il decreto emesso dalle segreterie scolastiche non è soggetto al controllo preventivo e ciò rende il pagamento estremamente veloce.
Per prima cosa si contano i giorni di servizio dalla data di inizio contratto alla fine delle attività didattiche.
Nel nostro esempio, dal 6 settembre al 30 giugno ci sono complessivamente 298 giorni. Una volta provveduto al calcolo dei giorni lavorati si moltiplicano i giorni lavorati per il coefficiente 2,666 (per i dipendenti con almeno un triennio) e si divide per 30.
298 x 2,666 : 30 = 26,48 giorni di ferie spettanti.
Dai giorni spettanti – 26,48 – si tolgono i 18 giorni di sospensione delle lezioni e restano 6,48 giorni da liquidare.
Il compenso sostitutivo può essere liquidato dalle Ragionerie Territoriali dello Stato con emissione urgente oppure con emissione ordinaria.
Il compenso sostitutivo per ferie non fruite è pensionabile ed è assoggettato a ritenuta fondo pensione e a quella per fondo credito.
Per quanto riguarda la tassazione, sul compenso è applicata l’irpef nella misura dell’aliquota massima.