Tra pochi giorni per i lavoratori dello spettacolo sarà possibile richiedere l’indennità di discontinuità, nata per riconoscere loro un sostegno economico alla luce della discontinuità che contraddistingue tale settore.
Le domande rimarranno aperte per più di due mesi. Vediamo chi potrà farne richiesta e a quanto ammonta il suo valore, secondo quanto stabilito dalla circolare INPS n. 2 del 3 gennaio.
Indennità discontinuità lavoratori spettacolo: a chi spetta?
Sono destinatari dell’indennità di discontinuità i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- lavoratori autonomi, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ossia i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo (cfr. le qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005, lett. A);
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento della lettera a) del medesimo decreto legislativo, individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Requisiti indennità lavoratori spettacolo
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai suddetti lavoratori che al momento della presentazione della domanda, possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti:
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.lgs n. 81/2015;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Per un approfondimento sui requisiti si rimanda alla lettura integrale della suddetta circolare INPS.
Indennità lavoratori spettacolo, a quanto ammonta?
L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda. Da queste andranno detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
L’indennità non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali. Verrà erogata in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato secondo le modalità previste. In ogni caso, l’importo giornaliero non può superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.
Domanda indennità di discontinuità spettacolo 2024
Sarà possibile presentare domanda dell’indennità dal prossimo 15 gennaio e fino al 30 marzo, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito INPS, seguendo il percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Dopo essersi autenticati con le credenziali SPID, CIE o CNS sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Una volta presentata la domanda, l’interessato potrà accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Se non si riuscisse a inviare la domanda telematicamente ci si potrà affidare a un Patronato. In alternativa, è possibile rivolgersi anche al Contact Center INPS.