I bonus e prestazioni erogate dagli enti Bilaterali ai lavoratori sono esenti da Irpef. E’ il chiarimento che arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 462/2023.
Buona notizia per i lavoratori dipendenti di settori come Artigianato, Turismo, Commercio, Edilizia, che oltre alla normale retribuzione e tutti gli altri elementi, possono far affidamento sulle prestazioni degli Enti bilaterali.
Gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni dalle imprese e dai sindacati erogano prestazioni di welfare sussidiario ai lavoratori.
Il riconoscimento o meno di determinate prestazioni dipende dall’applicazione del CCNL, che deve prevedere il versamento all’ente bilaterale, e dalla regolare contribuzione da parte del datore di lavoro. In alcuni casi la contribuzione è anche posta a carico del lavoratore dipendente.
I contratti collettivi prevedono che le prestazioni erogate dagli enti bilaterali sono un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore. Pertanto i lavoratori iscritti possono accedere a tutte le prestazioni diversamente previste dai Regolamenti degli enti bilaterali, fermo restando il possesso dei requisiti. In alcuni casi viene stabilita un soglia economico-patrimoniale massima di accesso, indicata con l’ISEE.
Il chiarimento arriva proprio dall’Amministrazione tributaria: le prestazioni erogate dagli enti bilaterali istituti dalla contrattazione collettiva non sono soggette a prelievo fiscale. Non si applica in particolare la ritenuta d’acconto pari al 20% ai sensi del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Il caso scrutinato dall’Agenzia delle Entrate riguarda due prestazioni in particolare percepite dai lavoratori da un Ente bilaterale: “contributo per malattia di lunga durata” pari a 1.000 euro e “bonus straordinario Covid19” pari a 200 euro.
In entrambi i casi si tratta di prestazioni con finalità assistenziali, erogate Una tantum (cioè una sola volta) e in misura fissa (non in percentuale o variabile rispetto alla retribuzione del lavoratore): tre elementi che non sono inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali classificabili nel citato art. 6 del TUIR, sottolinea l’Agenzia delle Entrate.
L’elencazione di cui all’art. 6 contiene le categorie reddituali che sono soggette a imposizione fiscale, ha ricordato l’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 24 del 4 ottobre 2018. Nella stessa risposta è stato chiarito che sono escluse dalla ritenuta d’acconto le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, iscrizione all’asilo nido/scuola materna, bonus sul permesso legge n. 104/1992.
Occorre però fare attenzione. Le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado sono da ricomprendere tra i redditi assimilati al lavoro dipendenti di cui all’art. 50, c. 1, lettera c), del Tuir.