Fissate le regole per la partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e lavoro.
Il quadro normativo è stato definito dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, firmato il 15 dicembre 2023 il Decreto n. 156 e dall’Allegato 1.
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La partecipazione ai PUC deve intendersi a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato. Né può comportare l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.
I percettori che partecipano hanno diritto all’assicurazione presso l’INAIL e per responsabilità civile, a valere sul Fondo per la povertà.
Come accadeva durante la vigenza del Reddito di Cittadinanza, anche i percettori di Assegno di Inclusione-AdI e Supporto Formazione e Lavoro-SFL possono partecipare ai PUC che saranno organizzati dai Comuni o altri enti convenzionati con i Comuni, come gli Enti del Terzo Settore.
L’adesione a questi progetti utili alla Collettività può riguardare il coinvolgimento in attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e a sostegno dei beni comuni.
La partecipazione ai PUC è obbligatoria per legge per i soggetti che hanno sottoscritto il Patto di inclusione sociale ovvero il Patto di servizio.
La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’AdI comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell’articolo 8, comma 6, lettera c) del decreto-legge n. 48 del 2023 (Decreto Lavoro).
Per i componenti del nucleo beneficiario la partecipazione è facoltativa. Pertanto possono decidere di aderire volontariamente nell’ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali Sociali.
L’esclusione dalla partecipazione ai PUC è ammessa solamente nella casistica tassativa fissata dall’Allegato 1 al Decreto. In caso di:
Secondo quanto prevede il Decreto ministeriale i PUC si svolgono presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i Comuni facenti capo al medesimo Ambito Territoriale.
La durata settimanale dei PUC non può essere inferiore alle 8 ore e non superiore alle 16 ore. La durata effettiva viene stabilita in accordo tra le parti.
Le otto ore settimanali possono essere svolte su uno o più giorni nella settimana o del mese, fermo restando l’obbligo di raggiungere nel mese la durata complessiva delle ore previste. E’ possibile l’eventuale recupero in un mese successivo a quello di riferimento.
L’inserimento dei percettori AdI e Sfl nei PUC non consente alle amministrazioni pubbliche o enti convenzionati di far svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico proponente o dall’ente terzo convenzionato.
Non possono ricoprire ruoli o posizioni nell’organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono essere utilizzati, in alcun modo, per sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né per sopperire ad esigenze di organico.