Chi presenta domanda di Disoccupazione Agricola potrà beneficiare anche quest’anno del “Bonus giornate” grazie al sistema del cosiddetto trascinamento.
La notizia è di quelle ufficiali e arriva da Inps con la circolare n. 19 del 24 gennaio 2024. Si conferma quindi il sistema già visto nei precedenti anni volto ad ‘abbuonare’ più giornate di lavoro ai fini del riconoscimento della prestazione destinata agli operai agricoli a tempo determinato (legge 223/91).
La disoccupazione Agricola è un trattamento di sostegno al reddito destinato ai braccianti agricoli iscritti nelle liste provinciali, che svolgono almeno 102 giornate di lavoro nel biennio precedente all’anno in cui viene presentata domanda.
E’ possibile fare domanda dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 per vedersi indennizzato il biennio precedente. Occorre avere anche tutti gli altri requisiti.
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Il “Trascinamento di giornate” consiste nel riconoscimento delle giornate non lavorate per interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali, ai fini previdenziali e assistenziali. Cioè sia ai fini pensionistici che ai fini dell’accesso alla Disoccupazione Agricola. Insomma se in alcune giornate del 2023 non si è lavorato per eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, quelle giornate di stop vengono considerate valide “ai fini del raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro”
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
Possono accedere a questo “bonus giornate” i lavoratori occupati nell’anno 2023, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 per i quali è richiesto l’intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale. e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Lo stato di calamità è definito dalle Regioni con proprie delibere o decreti.
Per attivare il sistema del trascinamento delle giornate le aziende dovranno rispettare alcuni obblighi.
Innanzitutto trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.
Per l’estensione del beneficio concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).
La comunicazione a Inps dovrà avvenire entro il 23 febbraio 2024 per consentire alle Strutture territoriali INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2023, che saranno disponibili il 1° aprile.