Nuovi minimali Inps dei contributi previdenziali del 2024 dovuti per i la generalità dei lavoratori dipendenti. Lo rende noto l’Istituto di Via Ciro Il Grande con la circolare numero 21 del 25 gennaio 2024.
La contribuzione previdenziale e assistenziale – ricorda Inps – non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge tenuto conto anche del minimo contrattuale come definito dalla D.L. 338/1989.
Più precisamente dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Sulla base della normativa del 1989 tutti i datori di lavoro sono obbligati a versare i contributi prendendo a riferimento i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ergo Cgil, Cisl, Uil, che rappresentano all’incirca il 97% dei lavoratori iscritti al sindacato.
Conseguentemente – ricorda INPS – anche i datori di lavoro che non applicano i CCNL delle “citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva”. Retribuzione e anche gli altri istituti contrattuali che incidono sulla retribuzione.
Da qui le istruzioni Inps secondo cui il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Lo stesso vale per i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita.
La rivalutazione dei minimali contributivi dal 1° gennaio 2024 segue la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, del 2023, che è stata pati al 5,4% si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1).
Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a € 56,87 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili) se di importo inferiore.
I minimali contributivi di cui al D.L. 338/1989 si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale. La retribuzione deve essere ragguagliata, se inferiore, secondo quando prevede l’art. 11 del D.lgs. 81/2015 che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria anche per i part-timers ai fini contributivi.
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 56,87 x 6/40 = € 8,53.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 56,87 x 5/36 = € 7,90.