Il Bonus Mamma potrà arrivare a un importo massimo di 250 euro mensili. È Inps a chiarirlo con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, giunta proprio sul finire della mensilità stipendiale. Un ritardo che ha impedito a consulenti e aziende di elaborare i cedolini paga con il Bonus.
Se ne riparlerà a febbraio, a questo punto.
Il Bonus è una misura non strutturale, introdotta dalla legge di Bilancio per il 2024 e consiste in un esonero contributivo pari al 100% fruibile nel limite di 3.000 euro annui. È questa la soglia massima e non c’è limite reddituale. Chiaro che gli importi più alti andranno a vantaggio di chi ha redditi più alti.
Il bonus non è una misura definitiva e spetta:
dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese di compimento del 18° anno di età del più piccolo;
dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Potranno averlo tutte le madri lavoratrici, dipendenti sia del settore pubblico che privato. Sono escluse solo le lavoratrici del settore domestico.
La misura massima annuale dell’esonero è di 3.000 euro da riparametrare e applicare su base mensile.
L’importo massimo erogabile ogni mese è quindi di 250 euro (3.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati o interrotti nel corso del mese tale soglia va riproporzionata, prendendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Questi limiti massimi valgono anche per i contratti part-time e la lavoratrice che è titolare di più rapporti di lavoro può avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.
A seconda del numero di figli e della loro età l’esonero verrà corrisposto con una diversa decorrenza.
Nel caso in cui la madre lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Stessa cosa vale per la madre lavoratrice che alla data del 1° gennaio 2024 era già madre di due figli di cui il più piccolo ancora sotto i 10 anni.
Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli o di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo/secondo figlio.
L’età dei figli influenza anche la fine dell’esonero stesso. In particolare:
Le lavoratrici pubbliche e private che intendano avvalersi dell’esonero possono comunicare al loro datore di lavoro tale volontà, indicando il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
I datori di lavoro potranno poi esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice. Attraverso la compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) l’Istituto potrà effettuare tutti i controlli del caso e, se dovessero risultare delle difformità, provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.
Altrimenti, la lavoratrice potrà comunicare direttamente con l’INPS fornendogli i codici fiscali dei figli. Per farlo, INPS metterà a disposizione un apposito applicativo.
La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli, sia da parte del datore di lavoro sia da parte della madre lavoratrice, comporta la revoca del beneficio fruito.