Ad un mese dall’emanazione dei due decreti riguardanti Assegno di Inclusione e presa in carico dei soggetti svantaggiati da parte dei Servizi Sociali, il Ministero del Lavoro organizza un webinar.
L’appuntamento è per giovedì 8 febbraio prossimo dalle 10:30 alle 12:00 e si discuterà di quanto previsto dal Decreto n. 160 del 13 dicembre 2023 e il Decreto 29 dicembre 2023 sulle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione della condizione di svantaggio.
Un modo per fare il punto della situazione e per coordinare le attività degli ufficio degli Assistenti sociali sul territorio, in questi giorni presi letteralmente d’assalto da migliaia di richiedenti dell’Assegno di Inclusione.
L’incontro è rivolto al mondo dei Comuni, ma aperto alla partecipazione di Caf e Patronati, in quanto attori coinvolti nell’attuazione della misura. Non possono partecipare, anche se da remoto, soggetti che non siano operatori del settore.
Per iscriversi è sufficiente cliccare qui e compilare il form.
Durante il webinar, fa sapere ANCI, verranno affrontati i temi relativi alla definizione delle categorie di soggetti in condizione di svantaggio e inseriti in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica Amministrazione, che potranno accedere all’Assegno di Inclusione. Tema sul quale in questi giorni è aperto un vivace dibattito a livello locale.
Il Ministero illustrerà le Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato necessari alla valutazione delle condizioni di svantaggio, racchiuse nel Decreto del 29 dicembre 2023 (al quale allegato anche il Modulo di attestazione della condizione di svantaggio e inserimento in programma della persona – formato pdf).
Il nuovo sussidio non spetta solo a coloro che hanno nel nucleo un disabile, un minore o un soggetto over 60. Ma anche a chi è in condizione di svantaggio ai fini dell’accesso all’ADI, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del DM 154/2023. Queste le categorie:
a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, come definite all’articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.