Con un comunicato pubblicato sul proprio portale l’INPS ha ribadito la propria posizione circa la non cumulabilità tra redditi da lavoro dipendente o autonomo e trattamento pensionistico erogato a coloro che hanno optato per “quota 100“
I lavoratori che hanno optato per l’uscita dal lavoro con la c.d. quota 100 (almeno 38 anni di lavoro e 62 anni di anzianità) sono assoggettati al divieto di cumulo fra pensione e redditi da lavoro dipendente e/o autonomo fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia.
Ricordiamo che il diritto all’uscita con quota 100 spetta a chi maturava il diritto fino a tutto il 31 dicembre 2021.
Rientrano nel divieto di cumulo anche i redditi derivanti da sfruttamento di opere di ingegno o diritti d’autore.
A questa regola c’è un’eccezione: sono consentiti i redditi occasionali per lavoro autonomo fino ad un massimo di 5 mila euro.
La circolare INPS n. 117/2019 in caso il pensionato percepisca redditi incumulabili, il pagamento della pensione è sospeso per tutto l’anno, con il recupero dei ratei pregressi già erogati.
Con un articolo apparso su Il Sole 24 Ore, viene riportato il caso di un pensionato che, nel 2019, ha svolto due giorni di lavoro percependo 148 euro lordi.
L’INPS, come da prassi, ha richiesto la restituzione di tutte le rate di pensione percepite nell’anno 2019.
Il Giudice del Lavoro ha ritenuto non equa e proporzionale la sanzione inflitta che, a fronte di un reddito di 148 euro, ha comminato una sanzione, in questo caso, quasi 56 volte superiore.
L’INPS avrebbe violato, in questo caso, il principio della proporzionalità, stabile nel nostro ordinamento anche per effetto di numerose sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il Giudice ha censurato la prassi dell’INPS basata sull’interpretazione letterale della norma.
Per la sentenza, l’incumulabilità genera un indebito ma l’incumulabilità deve limitarsi ad una ritenuta pari all’importo percepito, cioè 148 euro.
Con il comunicato del 30 gennaio, l’INPS ha ribadito che sono ancora vigenti le norme che stabiliscono i casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro.
Infatti, in mancanza di una rettifica della norma da parte del legislatore, l’INPS è tenuta a sanzionare la cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.
In applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, nel momento in cui liquida la pensione, l’INPS informa i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro.
L’INPS conclude il comunicato facendo presente che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’Ente pensionistico è tenuto a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.