L’Assegno di Inclusione spetta anche a chi lavora se sussistono i requisiti. Essere disoccupati, infatti, non è una delle condizioni necessarie per accedere al sussidio che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza nelle famiglie con un ISEE entro i 9.360 euro e in cui è presente almeno un soggetto disabile, minorenne, over 60 o in condizione di svantaggio.
L’attività lavorativa compatibile col sussidio può essere sia dipendente che autonoma. Per quanto riguarda il reddito da lavoro dipendente percepito, questo non concorre alla formazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Ciò significa che vanno comunicati a INPS soltanto i redditi eccedenti tale limite.
Quali sono invece le norme che regolano la compatibilità tra l’Assegno di Inclusione e il lavoro autonomo? Cosa stabilisce la legge? Vediamo.
Istruzioni in merito alla compatibilità tra l’Assegno di Inclusione e un reddito prodotto da attività lavorativa autonoma sono contenute nel Decreto Lavoro, art. 3, comma 6 e riportate nella circolare INPS n. 105 del 16 dicembre 2023.
Innanzitutto, come detto sopra, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare è compatibile con l’Assegno di Inclusione (usa il nostro CALCOLATORE per sapere in anticipo quanto spetta). Tuttavia, il reddito percepito rileva ai fini del riconoscimento o del mantenimento del beneficio.
Se mentre si percepisce l’Assegno di Inclusione si avvia un’attività di lavoro autonoma, sia in forma individuale che di partecipazione, occorre comunicarlo a INPS entro il giorno prima l’inizio della stessa. Se tale scadenza non venisse rispettata, si incapperà nella decadenza dell’Assegno di Inclusione.
Una volta effettuata la comunicazione mediante il modello “Adi-Com Esteso”, l’INPS metterà a disposizione del SIISL l’informazione del nuovo importo erogato o l’eventuale decadenza a seguito della variazione del reddito. Se il rapporto di lavoro è già in essere all’atto della domanda di Assegno di Inclusione occorrerà invece compilare il modulo “Adi-Com ridotto”.
Entrambi i moduli andranno compilati e inviati tramite il sito INPS, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e seguendo tutti i passaggi.
Il reddito dichiarato dal lavoratore influisce ovviamente sulla percezione dell’Assegno di Inclusione ed è individuato come stabilito dal comma 6, articolo 3, del DL Lavoro, ossia applicando il principio di cassa: occorrerà calcolare la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Il reddito ottenuto andrà poi comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. Esattamente come per l’attività di lavoro dipendente, anche il reddito da lavoro autonomo concorre alla formazione del beneficio economico esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.
A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di Inclusione per le due mensilità successive a quelle di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del sussidio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il trimestre precedente.