In questo mese di febbraio, dove tante sono le doglianze per gli alti conguagli a debito, ci sono alcune categorie di dipendenti pubblici ai quali non verrà effettuato il conguaglio fiscale e, pertanto, saranno costretti a presentare la dichiarazione dei redditi.
Di chi si tratta?
Nelle certificazioni uniche relative al personale cessato dal 1° gennaio 2023 fino al 31 gennaio 2024 non sarà effettuato il conguaglio fiscale.
Nello stesso tempo non saranno presenti i seguenti dati:
Nel campo annotazioni sarà presente la seguente dicitura:
“conguaglio fiscale non effettuato, obbligo di dichiarazione dei redditi”
Anche per i supplenti brevi non viene effettuato il conguaglio fiscale
Analogamente a quanto accade ai cessati, non saranno indicati i seguenti dati:
Nel campo annotazioni sarà presente la seguente dicitura:
“conguaglio fiscale non effettuato, obbligo di dichiarazione dei redditi”
Ci sono casi in cui NoiPA non riesce a gestire due partite di stipendio con qualifiche diverse per motivi tecnici.
Questo il caso di un dipendente che passa da un Ministero ad un’agenzia fiscale, oppure dalla qualifica di assistente amministrativo a insegnante.
In questo caso sono rilasciate due (ma a volte anche tre) certificazioni uniche di cui una sulla quale è effettuato il conguaglio fiscale e le altre dove non è stato effettuato il conguaglio.
In questo caso, ovviamente, vi è l’obbligo della dichiarazione dei redditi.
In questo caso gli emolumenti liquidati sono allocati nella casella 511 a tassazione separata.
In caso di tassazione separata non vi è obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Il conguaglio per gli emolumenti a tassazione separata non viene effettuato dal sostituto d’imposta ma dall’Agenzia delle Entrate, anche a distanza di anni.
Un caso tipico di conguaglio della tassazione separata sussiste quando l’Agenzia delle Entrate calcola la maggiore imposta dovuta rispetto a quella pagata in occasione del pagamento del T.F.R.