Non a tutte le età ci si potrà iscrivere ai Centri per l’impiego. Di conseguenza, non a tutte le età si potrà accedere alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Per fruire delle indennità NASpI e DISC-COLL occorre aver perso il lavoro involontariamente: a seguito di licenziamento per esempio, oppure per dimissioni per trasferimento lontano.
Nel momento in cui l’ex lavoratore fa domanda di indennità rilascia anche la sua immediata disponibilità a lavorare. Nel messaggio n. 750 del 20 febbraio, INPS pone però dei paletti.
La domanda per fruire della NASpI o dell’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) resa dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare. Lo prevede l’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015.
Entrambe le indennità nascono infatti con lo scopo di sostenere economicamente il disoccupato mentre si attiva nella ricerca di un nuovo lavoro. Il presupposto per fruire della NASpI o di DIS-COLL è proprio quello di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) recandosi presso i Centri per l’impiego.
Tuttavia, c’è un limite di età al di sotto del quale non si potrà rilasciare la DID e, di conseguenza, fruire dell’indennità di disoccupazione.
L’età minima per iscriversi al Centro per l’Impiego è fissata a 16 anni, come disposto dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e come chiarisce INPS nel messaggio suddetto. Non potendo i soggetti sotto i 16 anni rilasciare la DID, questi non potranno nemmeno accedere alla NASpI o a DIS-COLL.