Il vincolo di mobilità è sempre stato un tema molto discusso tra i docenti. Lo ha introdotto il D.lgs. 297/94, modificato poi dal DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023).
Il vincolo di mobilità stabilisce che dopo l’immissione in ruolo, e per i tre anni successivi, i docenti devono restare nella scuola di assunzione nel medesimo tipo di posto/classe di concorso. Tale disposizione non si applica ai docenti con grave disabilità o che assistono familiari con grave disabilità. Durante il vincolo triennale, comunque, il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria in un’altra provincia.
Si parla di vincolo triennale di mobilità proprio perché questo vincolo si applica ai primi tre anni di immissione in ruolo dei docenti, comprendendo anche l’anno di prova.
Tuttavia, con le novità introdotte dalla fase transitoria per alcuni docenti il vincolo si estende a quattro anni.
I soggetti interessati al vincolo di mobilità di quattro anni sono i vincitori del concorso docenti senza abilitazione. Infatti, per loro l’iter sarà il seguente:
Di fatto, dunque, per i docenti assunti senza abilitazione gli anni di vincolo sono quattro, perché si calcola anche l’anno in cui sono assunti a tempo determinato.