L’Assegno di Inclusione spetta a tutti coloro i quali abbiano una disabilità non inferiore al 46%. Ma a seconda del grado di disabilità attestata, il Governo effettua una distinzione.
Avere una persona disabile in famiglia è una delle condizioni per accedere all’AdI: spetta anche in caso di componente minorenne, ultra 60enne o in condizione di svantaggio. Alcuni disabili rientrano proprio in quest’ultima categoria. Vediamo meglio.
È sufficiente avere una disabilità accertata almeno del 46% per poter accedere all’Assegno di Inclusione, il sussidio che da gennaio 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza.
Infatti, coloro che hanno una disabilità che si attesta tra il 46% e il 66% hanno diritto al sussidio in qualità di soggetti svantaggiati. Le persone ritenute in condizione di svantaggio sono quelle definite dal comma 5, articolo 3, del decreto del Ministero del Lavoro del 13 dicembre 2023. Tra queste rientrano appunto le «persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati».
Si tratta, in generale, di persone con minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali o portatrici di handicap intellettivo.
La condizione di svantaggio va autodichiarata in fase di domanda, insieme al possesso della certificazione attestante tale condizione.
Se invece la disabilità è almeno del 67% (quindi almeno di grado medio, come disposto dall’allegato 3 del dpcm n. 159 del 2013), i soggetti disabili avranno diritto all’Assegno di Inclusione in qualità non di soggetti svantaggiati ma di disabili veri e propri.
Questi ultimi sono quindi esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, come stabilito dal comma 5, articolo 6, del decreto legge del 4 maggio 2023, n. 48. È comunque fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato.
Al contrario, i disabili con riduzione della capacità lavorativa fino al 66% e dunque attivabili al lavoro sono tenuti agli obblighi di partecipazione al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (di cui all’art. 6 del Decreto Lavoro). Sono quindi avviati ai centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
Inoltre, anche ai fini della scala di equivalenza usata per quantificare l’ammontare dell’Assegno di Inclusione ci sono delle differenze. Perché il componente disabile o non autosufficiente ha parametro 0,50, mentre quello ritenuto svantaggiato (quindi in condizione di grave disagio bio-psicosociale, in cui dovrebbero rientrare anche i disabili tra il 46 e il 66 per cento) solo di 0,30.
E se il parametro della scala di equivalenza è più basso, inevitabilmente sarà più basso anche l’importo dell’Assegno di Inclusione al quale si ha diritto. Per stabilirne l’ammontare, i tecnici di TuttoLavoro24.it hanno realizzato un apposito CALCOLATORE.