L’Assegno unico e universale per i figli a carico è composto da una quota base mensile e le maggiorazioni, trattamenti speciali che spettano per casi particolari.
La quota base mensile è determinata in base all’ISEE 2024 secondo la tabella elaborata da Inps.
A questa vanno aggiunte le maggiorazioni che sono applicate in automatico da Inps mensilmente, indicando i requisiti necessari al momento di presentare domanda. Vediamole tutte.
La prima novità con il bonifico di marzo, che arriva in queste date, è l’adeguamento dell’importo AU per chi ha rinnovato l’ISEE 2024 solo nel corso del mese di febbraio. Chi ha presentato la DSU a gennaio ha già avuto il nuovo importo da febbraio.
L’importo può essere più basso o più alto di quello dello scorso anno. Dipende da come è variato l’indicatore ISEE. Chi non ha aggiornato l’ISEE prenderà l’importo minimo di 57 euro.
Il decreto legislativo n. 230/2021 art. 4 comma 7 prevede un aiuto concreto per le madri molto giovani. Fino all’età di 21 anni Inps riconosce una maggiorazione degli importi pari a 21,60 mensili per ciascun figlio.
La maggiorazione in questo caso è legata all’età della madre. Superati i 21 anni cessa l’erogazione.
In funzione del grado di disabilità del figlio, media, grave, non autosufficiente, Inps eroga un importo aggiuntivo alla rata mensile.
La maggiorazione per figlio disabile varia da 85 euro a massimo 105 euro. La quota più alta spetta ai figli cui le competenti Commissioni Inps hanno riconosciuto i benefici dell’art. 3, c. 3, L. 104/1992 in ragione dell’impossibilità a svolgere i semplici atti della vita quotidiana.
La legge di Bilancio per il 2023 ha previsto ulteriori interventi rafforzando la legge base, a favore delle famiglie nel primo anni di vita del bambino e quando sono numerose. Queste le maggiorazioni:
In base all’articolo 4, c. 8, del D.lgs. 230/2021 nel caso in cui entrambi i genitori del minore siano titolari di reddito da lavoro, spetta una maggiorazione corrispondente a 32,40€ mensili per ciascun figlio minore.
Dal 1° giugno 2023 la maggiorazione spetta anche ai nuclei vedovili, a condizione che: