I percettori dell’Assegno di Inclusione possono finalmente comunicare a INPS le variazioni che coinvolgono il nucleo familiare tramite il modello AdI-Com esteso.
Dal prossimo lunedì 18 marzo, tale modulo sarà finalmente disponibile. I beneficiari di AdI potranno quindi assolvere regolarmente a particolari obblighi inerenti le comunicazioni da far pervenire a INPS.
Lo si apprende dal messaggio INPS n. 1090 del 14 marzo 2024.
Il modello AdI-Com esteso serve ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione per far sapere a INPS determinate informazioni. In particolare, tramite il modello AdI-Com esteso i percettori devono comunicare a INPS:
Queste sono tutte comunicazioni obbligatorie, che riguardano informazioni che INPS è tenuto a sapere. Da queste variazioni, infatti, può dipendere un ricalcolo dell’ammontare dell’Assegno di Inclusione. Nei casi peggiori, talune variazioni possono comportare anche la perdita del diritto al sussidio.
Il modello ADI-Com Esteso può essere usato anche per comunicare a INPS un’eventuale modifica del componente del nucleo che ha carichi di cura.
Per tutta una serie di altre informazioni, invece, va compilato il modello AdI-Com ridotto. In particolare, la versione ridotta va usata per comunicare l’attività lavorativa del richiedente o di un suo familiare in sede di presentazione della domanda.
Se la comunicazione riguarda l’avvio di un’attività lavorativa (sia dipendente che autonoma) successiva all’invio della domanda e quindi durante la percezione del sussidio, occorre usare il modello esteso. Vanno anche inseriti ulteriori dettagli.
Nello specifico, è richiesta l’indicazione del reddito che si prevede di percepire: nell’anno, per il lavoro dipendente o, nel caso di lavoro autonomo, del reddito percepito trimestralmente. In questo modo INPS potrà verificare che il requisito dei limiti di reddito per il diritto all’Assegno di Inclusione o per la rideterminazione dell’importo spettante siano ancora rispettati.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, il reddito indicato derivante da attività lavorativa concorre solo per la parte eccedente 3.000 euro annui lordi alla determinazione dell’importo dell’assegno.