Le spese sostenute nel tragitto casa-lavoro pagate dall’azienda non costituiscono reddito da lavoro e sono soggette ad un Bonus fiscale. Il tutto ad una precisa condizione: che il trasporto sia realizzato attraverso servizi di car-sharing, o monopattini, scooter elettrici in condivisione utilizzabili attraverso APP. Lo stesso vale per il costo sostenuto per la ricarica elettrica.
E’ quanto prevede l’interpello n. 74/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo l’Amministrazione finanziaria queste spese di servizi messe a disposizione dei dipendenti che si recano da casa a lavoro, e viceversa, rientrano nel welfare aziendale. Quell’insieme di benefit, somme, prestazioni, agevolazioni che l’azienda mette a disposizione del lavoratore, sia per effetto di un accordo (sindacale o individuale) sia a seguito di una scelta unilaterale del datore di lavoro.
Sono pertanto sottoposti alla medesima disciplina fiscale prevista per le misure di welfare aziendale, che prevede l’agevolazione piena e l’assenza di obbligo di versamento Irpef per i lavoratori.
I servizi di mobilità sostenibile ‘detassati’ sono i seguenti:
I benefit aziendali in questione non riguardano le spese per l’utilizzo dell’auto aziendale a uso promiscuo.
I servizi di trasporto sostenibile acquistati dall’azienda a beneficio dei lavoratori devono essere messi a disposizione di tutti i dipendenti e di tutte le categorie (impiegati, operai, ecc.). Senza distinzioni in base a condizioni personali o familiari. Insomma non è consentito – ad esempio – distinguere tra lavoratori single e non, tra lavoratori con figli e non.