Commercio e Servizi, contratti a termine oltre i 12 mesi: il CCNL fissa le condizioni

Il contratto a termine potrà essere prorogato o rinnovato dopo i primi 12 mesi qualora ricorrano ragioni specifiche.

Lo prevede l’articolo 71-bis dell’accordo di rinnovo del CCNL del settore Commercio, Terziario e Servizi che dà attuazione alle norme approvate lo scorso anno (contenute nel decreto lavoro) in materia di lavoro a tempo determinato.

Vediamo meglio quali sono le causali che consentono la proroga oltre l’anno.

Proroga e rinnovi oltre i 12 mesi nel CCNL Commercio

Esauriti i primi 12 mesi di contratto a termine che può essere stipulato senza l’apposizione di una causale, cioè senza motivare la ragione, il superamento di tale soglia è consentita dalla legge solo in presenza di specifiche causali fissate dai contratti collettivi.

Tra proroghe e rinnovo il contratto individuale a termine non può durare più di 24 mesi. Che è il limite di legge confermato dal CCNL.

Causali contratto a termine

Le parti sociali del stipulato il CCNL hanno individuato diverse casistiche, legate a:

  • il periodo dei saldi secondo il calendario regionale;
  • le fiere nel 7 giorni precedenti e successivi l’evento;
  • le festività natalizie tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
  • le festività pasquali nel 15 giorni precedenti e successivi la Pasqua.

Oppure, per continuare:

  • riduzione impatto ambientale laddove lo prevedano precisi processi messi in atto dall’azienda;
  • terziario avanzato, nel caso di assunzione legate a mansioni di progettazione e realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato
  • digitalizzazione, lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di tecnologie e di nuove competenze in ambito digitale;
  • nuove aperture, lavoratori assunti per apertura di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi. Sono esclusi dai limiti percentuali solo i contratti instaurati nei primi 12 mesi della nuova apertura;
  • incremento temporaneo, assunti per progetti e incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, nel limite di 24.