Il contratto a termine potrà essere prorogato o rinnovato dopo i primi 12 mesi qualora ricorrano ragioni specifiche.
Lo prevede l’articolo 71-bis dell’accordo di rinnovo del CCNL del settore Commercio, Terziario e Servizi che dà attuazione alle norme approvate lo scorso anno (contenute nel decreto lavoro) in materia di lavoro a tempo determinato.
Vediamo meglio quali sono le causali che consentono la proroga oltre l’anno.
Proroga e rinnovi oltre i 12 mesi nel CCNL Commercio
Esauriti i primi 12 mesi di contratto a termine che può essere stipulato senza l’apposizione di una causale, cioè senza motivare la ragione, il superamento di tale soglia è consentita dalla legge solo in presenza di specifiche causali fissate dai contratti collettivi.
Tra proroghe e rinnovo il contratto individuale a termine non può durare più di 24 mesi. Che è il limite di legge confermato dal CCNL.
Causali contratto a termine
Le parti sociali del stipulato il CCNL hanno individuato diverse casistiche, legate a:
- il periodo dei saldi secondo il calendario regionale;
- le fiere nel 7 giorni precedenti e successivi l’evento;
- le festività natalizie tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
- le festività pasquali nel 15 giorni precedenti e successivi la Pasqua.
Oppure, per continuare:
- riduzione impatto ambientale laddove lo prevedano precisi processi messi in atto dall’azienda;
- terziario avanzato, nel caso di assunzione legate a mansioni di progettazione e realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato
- digitalizzazione, lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di tecnologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- nuove aperture, lavoratori assunti per apertura di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi. Sono esclusi dai limiti percentuali solo i contratti instaurati nei primi 12 mesi della nuova apertura;
- incremento temporaneo, assunti per progetti e incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, nel limite di 24.