L’ordinanza di precettazione con cui il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva ridotto da 24 a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale del 15 dicembre scorso era illegittima.
E’ la conclusione a cui giunge il TAR Lazio dopo 3 mesi dal provvedimento e le polemiche che ne sono seguite. L’ordinanza del giudice amministrativo dimostra ancora una volta di quanto sia lento il nostro sistema giudiziario, in quanto giunge in un momento in cui la questione non è più di attualità.
La procedura prevista dalla legge 146/90 che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali – ricordano i togati – è chiara. La Commissione di Garanzia sullo Sciopero segnala eventuali criticità derivanti dalla mobilitazione alla Presidenza del Consiglio, in ordine al «fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona».
Da lì lo stesso Presidente del Consiglio oppure il Ministero delegato possono agire «di propria autonoma iniziativa solo nei casi di necessità ed urgenza» che vanno adeguatamente motivati.
Quindi il potere di iniziativa del potere politico è “condizionato” proprio per evitare l’interferenza da parte delle altre Istituzioni nelle scelte dei sindacati che godono di libertà e autonomia secondo quanto garantito dall’art. 39 della Costituzione.
L’ordinanza del Ministro dei Trasporti è dunque da ritenersi illegittima per eccesso di potere. Salvini non poteva, senza portare le necessarie motivazioni, ridurre la durata dello sciopero da 24 a 4 ore. Come accaduto ai danni del sindacato USB e dei lavoratori il 15 dicembre 2023.
Da qui la condanna del TAR Lazio che condanna il Ministero dei Trasporti guidato proprio dal leader leghista a sopportare le spese legali accogliendo il ricorso dell’Unione sindacale di base.