Con la circolare n. 28 del 2 dicembre 2021 la Ragioneria Generale dello Stato ha fatto chiarezza sulle domande di ricostruzione della carriera presentate dal personale del Comparto Scuola.
Anche se sono passati oltre due anni dalla pubblicazione della circolare, l’argomento viene ripreso su sollecitazione dei nostri lettori.
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato precisa che il diritto alla ricostruzione di carriera non è soggetto alla prescrizione ordinaria.
La prescrizione ordinaria viene fissata, dal Codice Civile, in dieci anni:
“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”
Le Ragionerie Territoriali dello Stato, pertanto, dovranno apporre il visto sui provvedimenti di ricostruzione di carriera anche se si riferiscono ad un periodo superiore ai dieci anni.
Se dal punto di vista giuridico, i periodi assoggettati a ricostruzione della carriera non sono prescrittibili, ciò non vale ai fini economici.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, potranno essere liquidate solo le differenze stipendiali maturate nei cinque anni precedenti la data del decreto di ricostruzione della carriera.
La prescrizione quinquennale è prevista dall’art. 2948 del Codice Civile.
Prima delle disposizioni emanate dalla circolare n. 28, se un dipendente scuola – docente o A.T.A. – presentava domanda di ricostruzione di carriera oltre 10 anni dalla conferma in ruolo, perdeva il diritto al riconoscimento del pre-ruolo in carriera.
Dopo aver superato il periodo di prova, i dipendenti della Scuola possono far domanda di ricostruzione di carriera al fine di veder riconosciuto il periodo preruolo.
Il periodo preruolo viene riconosciuto per intero fino a quattro anni, mentre il periodo che eccede i quattro anni viene riconosciuto per 1/3.
Dall’anno scolastico 2023/2024 anche il periodo eccedente i quattro anni viene interamente riconosciuto.
Il riconoscimento del periodo preruolo permette agli insegnanti, dopo aver superato l’anno di prova, di vedersi riconosciuta l’anzianità che permette di avere un incremento di stipendio oppure di anticipare la data di passaggio alla fascia stipendiale superiore qualora il periodo riconosciuto sia inferiore ad anni nove.
Ecco un caso tipo:
Il personale ATA, invece, avendo un periodo di prova inferiore vedrà il possibile incremento retroattivamente, dalla data di immissione in ruolo, e non nell’anno scolastico successivo.