Malattia, il lavoratore può interromperla e andare in Ferie: è consentito ‘raggirare’ il termine del comporto

Il lavoratore assente per malattia di lungo periodo può andare direttamente in ferie senza tornare in azienda. Ed è consentito anche al fine di evitare l’esaurimento del periodo di comporto.

Lo ha stabilito l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 582 dell’8 gennaio 2024.

Il lavoratore può evitare l’esaurirsi del periodo di comporto

Il caso scrutinato dal giudice di legittimità riguarda un lavoratore che giunto quasi al termine del periodo di comporto per malattia ha chiesto all’azienda di interrompere l’evento morboso per mettersi in ferie. La richiesta è legittima, anche se palesemente finalizzata a non superare il periodo di comporto e raggirare così il termine stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Il periodo di comporto tutelato dall’art. 2110 del codice civile è quel periodo in cui vige il divieto di licenziamento del lavoratore, quando è assente per eventi come la malattia o la maternità.

Il datore – prosegue la Cassazione – è tenuto a concedere le ferie maturate anche in costanza di malattia del dipendente stesso, attesa la natura costituzionale del diritto alle ferie.

E’ consentito mutare il titolo dell’assenza da lavoro

Un altro principio affermato dalla Suprema Corte in questa sentenza è che al lavoratore assente per malattia è consentito mutare il titolo dell’assenza per fruire delle ferie già maturate.

Anche se il diritto a fruire del periodo feriale maturato deve essere contemperato con il potere di concederle entro i limiti previsti dalla normativa.

Di conseguenza, il datore non può conteggiare i relativi giorni di assenza ai fini della conservazione del posto, attesa la garanzia costituzionale del diritto alle ferie e il rilevante e fondamentale interesse del dipendente – evidentemente tutelato dal nostro ordinamento – a evitare, con la fruizione delle stesse o di riposi compensativi già maturati, la possibile perdita del posto di lavoro.