Per i percettori dell’Assegno di Inclusione – AdI non vale più la regola di presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD.
O meglio, l’obbligo di presentarsi al colloquio fissato dagli operatori dei servizi sociali c’è ancora, ma è cambiato il conteggio dei giorni. Non è la data di sottoscrizione del PAD quella da tenere in considerazione.
Il PAD è il Patto di Attivazione Digitale che tutti i componenti della famiglia percettrice dell’Assegno di Inclusione devono stipulare se vogliono beneficiare del sussidio. Ricordiamo che nella famiglia che prende l’AdI deve esserci almeno un membro o minorenne, o ultra 60enne, o disabile o in condizione di svantaggio.
Il PAD va sottoscritto dopo essersi registrati alla piattaforma SIISL, attraverso la quale i cittadini possono fare domanda di Assegno di Inclusione o di Supporto Formazione e Lavoro (l’altro sussidio da 350 euro mensili che spetta a chi non ha i requisiti per accedere all’AdI).
Non c’è un termine entro il quale deve essere sottoscritto il PAD, ma fino a quando non viene sottoscritto non ha inizio l’iter per l’erogazione del beneficio.
Finora, il giorno di sottoscrizione del PAD era quello da cui si iniziavano a contare i 120 giorni entro i quali presentarsi ai servizi sociali. Lo ricordava anche INPS, una volta effettuato all’accesso alla propria istanza:
Adesso, tale messaggio non vale più. Vediamo cosa stabiliscono le nuove regole per coloro che hanno presentato domanda e sottoscritto il PAD a partire dal 18 dicembre 2023, che – per effetto del calcolo dei 120 giorni – avrebbero dovuto presentarsi ai servizi sociali proprio entro il 16 aprile 2024.
L’invio massivo di domande di Assegno di Inclusione nel primo mese di avvio della procedura (periodo dal 18 dicembre a tutto gennaio, più o meno) ha portato a un dilatamento del tempo di gestione e verifica dei dati da parte di INPS.
INPS ha quindi impiegato molto tempo per evadere le domande e, di conseguenza, trasmetterle ai Comuni. Questi, quindi, le hanno ricevute molto più tardi rispetto alla data di sottoscrizione del PAD e ciò ha determinato una certa difficoltà nella gestione dei primi appuntamenti con i nuclei beneficiari da parte dei servizi sociali dei Comuni nei tempi prescritti.
Con la nota n. 6062 del 28 marzo 2024, il Ministero del Lavoro ha trovato una soluzione a tale problema: ha posticipato il giorno in cui si iniziano a contare i 120 giorni. Spostando quindi i termini della sospensione del beneficio a 120 giorni dalla trasmissione delle domande ai Comuni, e non più dalla sottoscrizione del PAD, i Comuni potranno calendarizzare i primi incontri in un tempo più ampio.
Attenzione però, perché tale posticipazione riguarda solo le domande inviate entro il 29 febbraio.
Pertanto, il termine dei 120 giorni sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del PAD. Per il primo flusso di domande trasmesse (quelle arrivate appunto entro marzo 2024), i 120 giorni si calcolano a partire dal 26 di gennaio, data di trasmissione a GePI.