L’indennità NASpI non arriva mai a coprire il 100% dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore. Tuttavia una parte dei disoccupati può beneficiare di trattamento aggiuntivo. Si tratta di un bonus che integra il trattamento Inps, per una quota pari al 30%. Vediamo come funziona e chi ha diritto.
Il trattamento dell’indennità di disoccupazione – NASpI è erogato nella misura del 75% della retribuzione media mensile calcolata sugli ultimi 4 anni del rapporto di lavoro.
La retribuzione di riferimento è l’imponibile previdenziale, questo non potrà essere in ogni caso inferiore al minimale NASpI aggiornato annualmente da INPS, che nel 2024 è pari a 1.425,21 euro. Lo prevede la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024:
A partire dal sesto mese si applica il décalage del 3%, un taglio dell’importo che invece scatta dall’ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni di età al momento della domanda.
Abbiamo visto che gli importi NASpI sono soggetti alla riduzione graduale con conseguente perdita di potere di acquisto per i disoccupato. E’ per questo motivo che alcuni enti bilaterali, come l’Ebicom e Ebit Treviso, hanno previsto il riconoscimento di un Bonus per tutta la durata del trattamento Inps.
Si tratta degli enti bilaterali dei lavoratori del commercio, distribuzione, servizi e turismo della provincia veneta. Ma prestazioni analoghe sono previsti in altri territori.
In questi casi l’ente interviene erogando per tutto il periodo della NASpI, quindi per 24 mesi al massimo, un importo pari al 30% della prima mensilità di trattamento percepita da INPS.
Il Bonus spetta ai lavoratori licenziati per giustifico motivo oggettivo che sottoscrivono un “Patto di Servizio o di formazione al ricollocamento”.
La prestazione a carico dell’ente bilaterale scende al 10%, più un eventuale ulteriore 20%, quale sostegno al reddito per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo che maturino i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.
Per beneficiare delle prestazioni aggiuntive alla NASpI i lavoratori devono essere iscritti all’ente bilaterale, sulla base della contribuzione dovuta contrattualmente dall’azienda, da almeno 6 mesi.