Bonus Enti Bilaterali: arriva la tassa che taglia benefici a lavoratori e imprese

Il decreto legislativo sulla riforma del Fisco che il Governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri di oggi conterrà anche un ulteriore prelievo fiscale. Una sorpresa inaspettata per imprese e lavoratori che versano la contribuzione agli enti bilaterali e ricevono, in cambio, prestazioni o rimborsi sottoforma di denaro.

Ad annunciarlo è il quotidiano Il Messaggero in edicola oggi. ”La bozza del decreto legislativo – scrive il quotidiano romano – prevede che tutte queste erogazioni, che oggi sono escluse dal reddito, entrino a farvi parte. A fronte di questo, però, verrebbe introdotta una detrazione fino ad un massimo di 3.615,2 euro dei contributi versati dai lavoratori agli enti bilaterali stessi”.

Bonus degli Enti Bilaterali: arriva il prelievo del 20%

Ulteriori dettagli si apprenderanno dalla versione definitiva del decreto fiscale, ma secondo le informazioni che circolano in queste ore appare scontato che la nuova legge imporrà l’applicazione delle ritenuta di acconto Irpef pari al 20% ai sensi del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sulle erogazioni degli enti bileterali. Si tratta di quegli organismi paritetici previsti dai CCNL, costituiti dalle associazioni di imprese e lavoratori. Particolarmente attivi in settori come edilizia, artigianato, agricoltura, turismo e commercio che contano centinaia di enti bilaterali sparsi sul territorio.

Con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% l’importo netto realmente percepito dal lavoratore o, in molti casi, anche dalle imprese o dai titolari, diminuirà visibilmente. Anche perchè la normativa Irpef impone l’obbligo di conguaglio, per cui l’aliquota di prelievo – in sede di dichiarazione dei redditi – potrebbe essere più alta.

Alcune prestazioni sono già soggette a tassazione

Le prestazioni degli enti bilaterali sono già state oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con la risposta ad interpello n. 462/2023 aveva chiarito che queste erogazioni sono esenti da Irpef solo a certe condizioni.

In particolare quando le prestazioni hanno finalità assistenziali, sono corrisposte Una tantum (cioè una sola volta) e in misura fissa (non in percentuale o variabile rispetto alla retribuzione del lavoratore). Secondo l’Amministrazione fiscale si tratta di tre elementi che non sono inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali classificabili nel citato art. 6 del TUIR, sottolinea l’Agenzia delle Entrate. E per cui la loro erogazione non dava luogo all’applicazione delle ritenuta d’acconto del 20%.