I Comuni possono aiutare le donne alle prese con la maternità che non possono contare su altri sostegni erogati dal proprio datore perché, per esempio, non lavorano.
Lo fanno erogando l’assegno di maternità comunale, che può essere richiesto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Nel corso di questa settimana arriverà l’accredito, ma vediamo a che condizioni.
Non tutte le madri possono beneficiare dell’Assegno di maternità riconosciuto dal Comune. Questo, infatti, spetta esclusivamente alle madri (cittadine italiane o straniere) che non hanno alcuna copertura previdenziale. Per esempio perché non lavorano e che quindi non possono beneficiare dei sostegni alla maternità riconosciuti dal proprio datore di lavoro.
L’altra condizione per averlo è legata all’ISEE: occorre infatti che il proprio ISEE non superi i 20.221,13 euro.
Infine, occorre tenere presente che l’erogazione del beneficio non va in automatico. Per ricevere l’Assegno di Maternità comunale, infatti, è obbligatorio presentare la domanda al proprio Comune di Residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Come anticipato a inizio articolo, nel corso della settimana del 25 aprile sono fissati alcuni pagamenti dell’Assegno di Maternità comunale.
A riconoscere la prestazione è il Comune, a emettere il bonifico è l’INPS. È per questo motivo che la data di accredito appare sul Fascicolo Previdenziale del cittadino:
Il prossimo pagamento è fissato per mercoledì 24 aprile. Altri accrediti c’erano stati a inizio mese, intorno al 10 aprile.
L’importo massimo erogabile nel 2024 è pari a 2.020,85 euro. Nel 2023 era più basso perché, come tutte le altre prestazioni previdenziali, anche l’assegno di maternità ha subito un aumento del 5,4% per via della rivalutazione all’inflazione.
L’Assegno copre 5 mensilità, pertanto il massimale erogabile per ogni mese è pari a 404,17 euro, come stabilito dalla circolare INPS n. 40 del 29 febbraio 2024.