Con direttiva emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, è stato introdotto il “dovere” alla formazione.
Tutto il personale verrà valutato includendo la partecipazione ai corsi come parte della valutazione individuale.
Con la nuova direttiva, l’attività di aggiornamento da “diritto” si trasforma in “dovere“. A causa della carenza di organici, l’attività formativa era a malapena tollerata dai dirigenti che vedevano in questa opportunità una inutile perdita di tempo.
Portando la formazione tra gli elementi sui quali effettuare la valutazione individuale il concetto di “diritto” viene ribaltato in “dovere“.
I miglioramenti economici e la corresponsione di premi saranno quindi basati anche sull’attività di aggiornamento effettuata dai dipendenti.
Le ore di formazione annuali sono state fissate in 24.
“La formazione è un obiettivo e un servizio: facendo crescere le persone, facciamo crescere le amministrazioni – sottolinea il Ministro Zangrillo – In un’epoca di grandi trasformazioni è indispensabile restare al passo con i tempi: investiamo sulle competenze, attraverso una adeguata formazione, per rispondere ai continui mutamenti culturali e tecnologici. Auguro a tutte le nostre persone di migliorarsi sempre, perché soltanto così la Pubblica amministrazione può continuare a guidare il Paese verso la crescita e lo sviluppo”.
Saranno i dirigenti a promuovere i percorsi per l’accrescimento delle competenze del personale.
La promozione di questa attività diventerà anche un obiettivo per la valutazione della performance dei dirigenti stessi.
La formazione viene esclusivamente effettuata on line.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha lanciato la piattaforma Syllabus per la formazione digitale dei dipendenti pubblici.
Anche la Scuola Nazionale per la Pubblica Amministrazione (SNA), Formez Pa e altre piattaforme potranno erogare corsi.
Tutte le amministrazioni dovranno registrarsi nelle piattaforme per raggiungere l’obiettivo della formazione digitale per il 30% del personale entro sei mesi dall’iscrizione.
La domanda di formazione sarà probabilmente maggiore rispetto all’offerta.
Per questo anno 2024 – e solo per questo anno – sarà considerata valida anche la richiesta di formazione non accettata dalle piattaforme formative.
Per esempio, se un dipendente fa domanda di partecipazione ad un corso di 12 ore e non viene ammesso, la richiesta, solo per l’anno 2024, sarà conteggiata nel monte ore.