Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato, il 17 aprile 2024, la nuova Nota di indirizzo in materia di segnalazioni di illeciti disciplinari dei dipendenti di Istituzioni Afam.
Nella nota viene disciplinato l’utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali.
L’utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali sono consentite per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili.
L’utilizzo della casella di posta elettronica fuori da questo contesto potrebbe compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione:
Viene inoltre prescritto di evitare l’uso di caselle di posta elettronica personali per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvo cause di forza maggiore. Viene sancita la responsabilità dei dipendenti relativamente al contenuto dei messaggi inviati e viene infine vietato, sia all’interno che all’esterno dell’amministrazione, l’invio di messaggi di posta elettronica che si configurino come oltraggiosi, discriminatori o comunque suscettibili di essere fonte di responsabilità dell’amministrazione stessa.
La nuova nota ministeriale ha sostituito la precedente nota del 26 marzo 2021.
Le nuove indicazioni sono state necessarie per adeguare le norme comportamentali in materia di procedimenti disciplinari in attuazione del CCNL stipulato il 18 gennaio 2024.
Una volta venuti a conoscenza di illeciti disciplinari i Direttori possono irrogare le seguenti sanzioni:
Nel caso di sanzioni superiori al rimprovero verbale, i Direttori devono segnalare, entro dieci giorni dalla piena conoscenza del fatto, i provvedimenti adottati alla Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore, competente in materia di procedimenti disciplinari dei dipendenti delle Istituzioni AFAM.
Nel caso in cui il dipendente si renda responsabile di più infrazioni punite con sanzioni di diversa gravità la sanzione applicabile è quella prevista per la mancanza più grave.
Il punto 6 della nota ministeriale avvisa che “Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento“
La nota ministeriale continua con il caso in cui un dipendente attesti di essere falsamente in servizio.
In questo caso il dipendente deve essere immediatamente sospeso.