“Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto”.
E’ quanto prevede l’articolo 17 del CCNL Metalmeccanica Industria sottoscritto il 5 febbraio 2021.
In forza di questa clausola contrattuale ai lavoratori spettano ogni anno 200 euro a titolo di welfare. Sono fatti salvi accordi sindacali o individuali migliorativi, che elevano tale quota.
Le scadenze da osservare anche per il 2024 sono due, una riguarda le aziende e l’altra i lavoratori. Fino al 1° giugno 2024 le aziende devono mettere a disposizione i Flexibile benefit, mentre i lavoratori hanno tempo fino al 31 maggio 2024 per spendere quelli erogati nel corso del 2023.
Occorre tener presente che il CCNL Federmeccanica-Assistal scade il 30 giugno 2024 e tale scadenza non inficia il diritto dei lavoratori, considerata la clausola di ultrattività prevista dal contratto.
I flexibile benefit sono un titolo di spesa che danno diritto all’acquisto di una serie di beni e servizi per il valore di 200 euro previsto dal CCNL. I 200 euro non sono monetizzabili.
Secondo l’articolo 17 del CCNL Metalmeccanici il lavoratore può scegliere di spenderli in queste modalità alternative, che indichiamo in sintesi:
L’opzione viene esercitata dal lavoratore sulla base del paniere di benefit offerto annualmente dall’azienda.
Il pacchetto welfare di 200 euro spetta a tutti i lavoratori. In particolare i lavoratori devono sapere che il diritto è riconosciuto a chi ha un contratto:
Ai lavoratori della metalmeccanica con contratto di lavoro part-time hanno diritto ai flexibile benefit nella misura intera di 200 euro. Non c’è quindi riproporzionamento.
E’ importante sapere che l’erogazione del welfare deve transitare nella busta paga del lavoratore. Questo significa che l’azienda deve darne visibilità nel cedolino del mese in cui decide di erogarlo. L’importo va quindi indicato sotto le colonne “Competenze” e “Trattenute”. L’erogazione non avviene dunque nello stipendio, non essendo monetizzabile, ma con una erogazione “extra” con strumenti cartacei o digitali.
Da CCNL l’erogazione deve essere fatta entro il 1° giugno. Quindi c’è tempo fino alla mensilità stipendiale di giugno. La scelta è fatta da livello di ogni singola azienda.