Chi ha già lavorato presso un’azienda turistica come stagionale, conserva il diritto di precedenza nelle future assunzioni.
Lo prevedono i contratti collettivi nazionale di lavoro del turismo, pubblici esercizi e al settore alberghiero, sottoscritti da Fipe-Confcommercio e FederAlberghi-Confcommercio e i sindacati. Analoghe disposizioni sono previste dagli altri contratti collettivi, come ad esempio quelli sottoscritti da Confesercenti, Confartigianato per il settore Alimentare-Panificazione.
Il diritto ha efficacia anche per le nuove assunzioni, senza patto di prova, cioè quelle effettuate nel corso del 2024. Vediamo le regole.
L’articolo 93 del CCNL Pubblici Esercizi prevede il diritto di precedenza per tutti i lavoratori a tempo determinato, sia assunti con le regole generali del contratto a termine o che con il contratto stagionale.
Il diritto si applica a chi abbia già lavorato presso la medesima azienda e si realizza a due condizioni, che:
Salvo che non si riceva una chiamata da parte del datore di lavoro, il diritto di precedenza deve essere esercitato a condizione che manifesti “la propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto”.
Anche la rinuncia (o ripensamento) deve essere essere comunicata per iscritto, per consentire all’azienda di trovare un sostituto, entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione del diritto di precedenza.
Il diritto di precendenza non si applica ai lavoratori che nel frattempo abbiamo maturato i requisiti pensionistici o siano stati licenziati per giusta causa.
Il diritto di precedenza ha un termine, non è illimitato. Si esaurisce entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quindi se il mio contratto è scaduto il 30 settembre 2023, conserverò il diritto ad essere riassunto fino al 30 settembre 2024.