Non può essere licenziato il lavoratore che gode dei permessi previsti dalla Legge 104 del 1992 per accompagnare la moglie in una località marina, per respirare aria salubre.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, la n. 12779 del 2024. Ma vediamo i dettagli.
Nel caso specifico i Giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che godeva dei permessi per grave disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92. Si tratta di 3 giorni di permesso mensile fruibili nei periodi scelti autonomamente dai lavoratori beneficiari.
Nel caso specifico il lavoratore accompagnava la moglie in una località marina, dove era solita recarsi per respirare aria salubre in quanto affetta da una grave forma di asma. E’ stato quindi accertato che il lavoratore licenziato si recava al mare, per un breve periodo, per ragioni di assistenza verso la convivente e non per mero svago.
I giudici hanno ribadito che per configurare una giusta causa di licenziamento è necessario che l’utilizzo dei permessi sia del tutto disgiunto dalle finalità assistenziali previste.
Fonte: AGI