La Quattordicesima è una mensilità supplementare che spetta ai lavoratori dipendenti in base a quanto prevede il Contratto Collettivo nazionale di lavoro. Si aggiunge alla Tredicesima, paga in corrispondenza delle festività natalizie.
Il pagamento anticipato spetta ad una particolare categoria di lavoratori: gli operai agricoli. In base a quanto prevede il CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti.
Per il CCNL Agricoli e Florovivaisti la quattordicesima spetta agli operai con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Gli Operai con contratto a tempo determinato o con contratto stagionale (OTD) ricevono il rateo di quattordicesima in quello che si chiama Terzo Elemento.
Agli Operai con contratto a tempo indeterminato la quattordicesima mensilità deve essere corrisposta “alla data del 30 aprile di ogni anno”. Viene cioè erogata con la retribuzione di aprile, corrisposta normalmente entro il mese di maggio.
Il valore della quattordicesima corrisponde alla “retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data” del 30 aprile. Insomma la retribuzione di aprile e la quattordicesima devono essere di pari importo.
E’ ammesso il frazionamento della mensilità supplementare solo in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno. In questo caso il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi in base a quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.