Il 10 maggio 2024 il Ragioniere Generale dello Stato ha trasmesso questa nota a tutte le Ragionerie Provinciali dello Stato per uniformare la trattazione dei provvedimenti con cui le Istituzioni scolastiche provvedono a ricostruire o riallineare la carriera del personale scolastico.
Dopo aver superato il periodo di prova, i dipendenti della Scuola possono fare domanda di ricostruzione di carriera al fine di veder riconosciuto il periodo preruolo.
Il periodo preruolo viene riconosciuto per intero fino a quattro anni, mentre il periodo che eccede i quattro anni viene riconosciuto per 1/3.
Il riconoscimento del periodo preruolo permette agli insegnanti, dopo aver superato l’anno di prova, di vedersi riconosciuta l’anzianità che permette di avere un incremento di stipendio oppure di anticipare la data di passaggio alla fascia stipendiale superiore qualora il periodo riconosciuto sia inferiore ad anni nove.
Il personale ATA, invece, avendo un periodo di prova inferiore vedrà il possibile incremento retroattivamente, dalla data di immissione in ruolo, e non nell’anno scolastico successivo.
Con l’anno scolastico 2023-2024, però, è entrata in vigore una nuova regola per i neo immessi in ruolo.
L’art. 14 del DL 13 giugno 2023 n. 69 dispone che, a decorrere dal corrente anno scolastico tutta l’anzianità debba essere considerata ai fini della ricostruzione di carriera.
Le “ricostruzioni di carriera” sono provvedimenti che vengono emanati su domanda dell’interessato.
Con il riallineamento della carriera, l’anzianità utile ai soli fini economici diventa interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive fasce stipendiali.
Il comma 3, dell’art. 4 della legge 399/88 – richiamato dall’art. 66 comma 6 del CCNL 4 agosto 1995 – sancisce che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali secondo questo schema:
I riallineamenti di carriera, derivando da un accordo sindacale, non sono subordinati ad una domanda da parte del dipendente.
“In altri termini – sostiene il Ragioniere generale dello Stato – l’anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del “riallineamento di carriera”, pari a un terzo dell’eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito in quest’ultima e la sua utilità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall’avverarsi della prescritta condizione di compimento dell’anzianità di servizio.
L’Istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato; quest’ultimo, a sua volta, ha il diritto – e la disponibilità delle connesse azioni giudiziali e stragiudiziali – di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria
Amministrazione in caso d’inerzia.“
Il diritto alla ricostruzione e al riallineamento della carriera, non possono essere oggetto di prescrizione.
Si prescrive, invece, ai fini economici, il diritto alla retribuzione dopo 5 anni.
Si consiglia pertanto, una volta maturata l’anzianità riportata nella tabella, di chiedere alla propria segreteria – per iscritto – di conoscere lo status della propria pratica al fine di interrompere i termini della prescrizione. Nel caso in cui nel provvedimento non venga riportata l’interruzione della prescrizione, gli uffici stipendi delle RTS provvederano a tagliare eventuali arretrati anteriormente al quinquiennio precedente.
La situazione potrebbe creare contenzioso tra Personale, Scuola e Ragionerie Territoriali dello Stato.
I dipendenti, in caso di inerzia della Scuola si troverebbero di fronte alla perdita di eventuali arretrati o di maggiori debiti ed è plausibile, in futuro, un massiccio ricorso al Giudice del Lavoro per far valere le proprie ragioni.