Graduatorie ATA Terza Fascia: 2 operazioni per il Cambio Provincia, ma c’è un Rischio

Con l’apertura delle procedura per l’inserimento e aggiornamento delle Graduatorie di Terza Fascia gli ATA potranno anche cambiare provincia. Vediamo chi può esercitare questa opzione e cosa deve fare. Ma soprattutto a cosa deve stare attento.

Il rischio del cambio Provincia

Il 28 maggio si sono aperte le procedure per le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio: 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

Nell’ambito di questa procedura è possibile cambiare provincia di servizio.

Si tratta di un’operazione che va attentamente valutata. Il rischio principale è che nella nuova provincia di destinazione ci sia già un numero adeguato di ATA che aspira alla I e II Fascia, che quindi avrebbero diritto ad andare avanti nelle graduatorie di terza fascia. Il consiglio è di farsi assistere, nell’avviare questa operazione, dalle associazioni sindacali.

Chi può richiedere il cambio Provincia?

Questa opzione è esercitabile da coloro che sono già inseriti:

  • nelle graduatorie permanenti (24 mesi);
  • graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento.

Prima di fare la variazione occorre tenere in considerazione che vige l’obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola Provincia. Di conseguenza l’ATA interessato deve prima fare richiesta di depennamento dagli elenchi/graduatorie al quale è iscritto, cd. Depennamento per cambio Provincia.

A seguire dovrà fare domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto. In questa fase dovrà specificare di aver già presentato richiesta di depennamento in altra Provincia. Tale aspetto è precisato dall’art. 2, comma 3, Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024.

La domanda di inserimento nella Graduatoria permanente di prima fascia può essere richiesta solo successivamente, se si sono maturati i 24 mesi di servizio richiesti.

E’ possibile accettare Supplenze?

Nel periodo successivo alla domanda di depennamento al personale ATA è garantita la possibilità di accettare supplenze fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella provincia di nuova selezione. Non c’è quindi alcun effetto sul contratto di servizio in essere: si potrà rimanere in servizio nella provincia di provenienza fino alla naturale scadenza del contratto eventualmente stipulato. Viene quindi ancora una volta confermato l’orientamento espresso con la nota ministeriale n. 1256 del 21 febbraio 2012.