Arretrati NoiPA: 18 giugno nuova Emissione speciale con Secondo Cedolino

Finalmente NoiPA ha sbloccato gli arretrati, fermi dal mese di febbraio 2024, riguardanti il personale a tempo determinato di tutti i comparti, compresa la Scuola.

Il comunicato è uscito nella mattinata dell’11 giugno 2024.

NoiPA sblocca questi pagamenti

I pagamenti sbloccati riguardano i conguagli fiscali e contributivi tenuti fermi in seguito alle cessazioni dei rapporti di lavoro per diversi motivi.

Il conguaglio fiscale riguarda la differenza tra le imposte dovute e le imposte pagate.

Il conguaglio contributivo, invece, riguarda la differenza tra i contributi dovuti al fondo pensione dai dipendenti e quelli effettivamente versati.

Il pagamento con emissione speciale

I conguagli fiscali e contributivi saranno pagati con l’emissione speciale prevista per il giorno 18 giugno, quindi un secondo cedolino, diverso da quello ordinario di giugno.

Il pagamento sarà effettuato per tutti i conguagli a credito superiori ad un euro.

NoiPA ha comunicato che non provvederà al pagamento dei crediti, oltre che per i conguagli sotto l’euro, anche per le partite chiuse per decesso del dipendente.

Il comunicato ufficiale di NoiPA

Ecco il comunicato ufficiale di NoiPA N. 075 dell’11 giugno 2024 in ESCLUSIVA:

Chi non è interessato all’emissione?

I dipendenti ai quali non è stato effettuato il conguaglio fiscale, è costretto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Di chi si tratta?

Rilascio CU a personale cessato fino al 31 gennaio 2024

Nelle certificazioni uniche relative al personale cessato dal 1° gennaio 2023 fino al 31 gennaio 2024 non sarà effettuato il conguaglio fiscale.

Nello stesso tempo non saranno presenti i seguenti dati:

  • detrazioni d’imposta (che saranno parametrate automaticamente digitando il numero dei giorni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi)
  • saldo addizionale regionale;
  • saldo addizionale comunale.

Nel campo annotazioni sarà presente la seguente dicitura:

“conguaglio fiscale non effettuato, obbligo di dichiarazione dei redditi”

Il caso dei supplenti brevi

Anche per i supplenti brevi non viene effettuato il conguaglio fiscale. Analogamente a quanto accade ai cessati, non saranno indicati i seguenti dati:

  • detrazioni d’imposta;
  • saldo addizionale regionale;
  • saldo addizionale comunale;
  • acconto addizionale comunale;

Nel campo annotazioni sarà presente la seguente dicitura:

“conguaglio fiscale non effettuato, obbligo di dichiarazione dei redditi”