Vediamo cosa succede ai docenti e ATA dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione che rende valido l’anno 2013 ai fini della carriera.
A quanto possono ammontare gli arretrati che potrebbero essere liquidati sullo stipendio?
Occorre innanzitutto dire che l’ordinanza della Cassazione è valida per il solo ricorrente. Tuttavia, in caso di presentazione di altri ricorsi, difficilmente i giudici del lavoro potranno non considerare l’orientamento del giudice di Legittimità.
Abbiamo quindi provato a stilare due tabelle stipendiali: nella prima abbiamo simulato un arretrato che riguardi gli ultimi 5 anni.
Nella seconda ipotesi, non abbiamo tenuto conto del periodo di prescrizione, presupponendo che siano stati acquisiti dalle scuole degli atti interruttivi delle medesima.
Da ricordare che, a questo punto, potrebbero essere rifatte tutte le ricostruzioni di carriera che non hanno riconosciuto – ai fini giuridici – l’anno 2013.
Un lavoro immane per le segreterie scolastiche.
Il riconoscimento dell’anno 2013 significa maturare con un anno di anticipo il gradone superiore e quindi tutti gli eventuali arretrati maturati.
Abbiamo ricostruito i possibili arretrati in due tabelle differenti. Nella prima tabella sopra abbiamo considerato la prescrizione, nella seconda tabella i calcoli sono stati fatti senza tener conto della prescrizione:
La sentenza della Cassazione riguarda il singolo caso. Tuttavia, è molto probabile che i tribunali, intasati di ricorsi di dipendenti ed ex dipendenti del Comparto Scuola, inizino a prendere lo stesso orientamento e a dare ragione ai lavoratori.
Gli arretrati, tuttavia, sarebbero liquidati solamente per gli ultimi cinque anni a meno che insegnanti e personale ATA abbiano prodotto alle proprie segreterie atti interruttivi della prescrizione.
Se le retribuzioni possono essere prescritte, la contribuzione – al contrario – no ed per questo che il riconoscimento di un anno in più porterebbe benefici anche ai fini pensionistici.