Anno 2013, Arretrati per Docenti anche sullo Stipendio Accessorio [IMPORTI]

Con l’ordinanza della Corte di Cassazione che stabilisce la validità dell’anno 2013 ai fini dell’anzianità di carriera, i Docenti potranno avere diritto agli arretrati anche con riguardo alle voci accessorie dello stipendio.

Per gli ATA, invece, la cosa non è possibile in quanto l’importo del Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.) non ha incrementi dovuti all’anzianità.

Nella lunga vicenda giudiziaria partita con le sfortunate decisioni prese dal Governo Berlusconi nel 2010 e poi reiterate dal Governo Letta nel 2013, c’è infatti un passaggio che va ricordato. La sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava l’illegittimità della disposizione di legge che prorogava al 31 dicembre 2014 lo stop all’aumento dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero il blocco delle progressioni economiche del personale delle pubbliche amministrazioni, operato dal 2011 fino al 31 dicembre del 2014.

Arretrati anno 2013 con vertenza giudiziaria

Pertanto, il personale scolastico ha diritto agli arretrati che dovranno tener conto anche degli “extra”, cioè il salario aggiuntivo rispetto ai minimi. Al momento il diritto alla carriera e quindi agli arretrati, non è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, nessuna iniziativa politica è stata presa in tal senso, visto anche i costi sul Bilancio pubblico che andrebbero messi in gioco. Si procede quindi con singole vertenze giudiziarie.

Tabelle degli Arretrati

Nella quantificazione degli arretrati occorre tener presente che il personale scolastico che ha interrotto i termini di prescrizione quinquennale ha diritto ad importi più alti. Chi invece non ha interrotto questi termini può rivendicare solo gli effetti sugli ultimi 5 anni: dal 2019 al 2024.

Segue una quantificazione dei possibili Importi degli Arretrati in due tabelle differenti. Nella prima tabella si prendono in considerazione gli ultimi 5 anni, quindi riguarda chi non ha interrotto la prescrizione. Nella seconda tabella i calcoli sono stati fatti senza tener conto della prescrizione: