Uno dei tanti interrogativi che circola in questi giorni tra i lavoratori metalmeccanici che consultano il cedolino paga di giugno riguarda l’Elemento di Garanzia Retributiva. L’importo di 485 euro che spetta, una sola volta l’anno, a quei lavoratori dipendenti di aziende in cui non siano stati definiti accordi aziendali sul salario di produttività.
L’erogazione dell’E.G.R. è prevista per il mese di giugno, mensilità dalla quale decorrono anche gli aumenti retributivi di 137,52 euro al C2. La presenza di queste due novità può generare un po’ di confusione e disorientamento. E finanche pratiche di assorbimento reciproco non legittime.
I due elementi economici hanno natura diversa. Vanno distinti. E tra loro non c’è alcuna correlazione. Basterebbe questo per rafforzare che l’uno non può assorbire l’altro e vanno corrisposti di pari passo nel cedino di giugno.
L’Elemento di Garanzia Retributiva è erogato “una tantum” e va indicato nella parte centrale del cedolino.
L’incremento di 137,52 euro si aggiunge ai minimi retributivi in atto, salvo assorbimenti con i superminimi non coperti da espressa clausola di non assorbibilità, e va indicato nella parte alta. Nel punto in cui sono indicati gli elementi economici continuativi del salario.
Per cui non è possibile riconoscere al lavoratore – per fare un esempio – solo 347,48 euro quale differenza tra 485 e 137,52 euro. Persino i lavoratori con contratto part time lo percepiscono in misura intera.
Chiarito che i 485 euro non possono essere assorbiti (anche solo parzialmente) dall’aumento tabellare, dobbiamo sapere che tale importo potrebbe non essere dovuto. Per specifica previsione contrattuale l’azienda potrebbe essere esclusa dall’erogazione. Insomma l’E.G.R. non spetta in tutti i casi.
Innanzitutto occorre guardare al CCNL applicato in azienda, esso è previsto dal:
Ecco chi non lo riceve: