Dal 1976 il vitto e alloggio non sono più un diritto contrattuale dei lavoratori del turismo e non rientrano nella cd. retribuzione in natura. Da allora i CCNL del Turismo stabiliscono che quote minime a carico dei lavoratori coinvolti, che sono soprattutto gli stagionali.
Il recente accordo di rinnovo del CCNL Turismo Federalberghi – Faita, prevede una nuova Convenzione per la fornitura del Vitto e Alloggio per le aziende alberghiere, che ha valore su scala nazionale. La Convenzione conferma le caratteristiche dei due servizi, in più aggiorna le tariffe che restano su valori “simbolici”. Nel complesso un lavoratore potrà arrivare a sostenere in un mese la spesa massima di 68,51 euro (servizio completo per 31 giorni).
Le caratteristiche dei pasti e della sistemazione letto sono le seguenti:
a) ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere composto da un primo piatto, da un secondo con contorno, pane, frutta ed un quarto di vino;
b) la prima colazione deve essere servita secondo gli usi e le consuetudini locali;
c) le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e di igiene e sanità, in particolare per quanto riguarda la cubatura dell’aria a disposizione del dipendente;
d) il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell’alloggio corrisponderà il relativo prezzo all’azienda fornitrice nelle misure e come le decorrenze appresso indicate:
Dal 1° luglio 2024:
Dal 1° gennaio 2026 le tariffe sono elevate come segue:
Il dipendente che intende fruire del vitto e alloggio deve farlo presente all’atto dell’assunzione, salvo successivo preavviso in caso di recesso di almeno 30 giorni.
Se il datore di lavoro non riesce a garantire i servizi deve dichiararlo per iscritto all’atto dell’assunzione.
Nel caso in cui, in talune province, le tariffe in atto siano superiori a quelle indicate nella Convenzione, gli importi verranno rivalutati nella misura massima come segue.
Dal 1° luglio 2024:
Dal 1° gennaio 2026 portati a: