GPS 2024-2026, scattano sanzioni severe: ecco i tre motivi

Terminata il 24 giugno la possibilità di iscriversi per la prima volta o di aggiornare la propria posizione nelle GPS 2024-2026.

Il prossimo appuntamento sarà la scelta delle 150 scuole presumibilmente verso luglio/agosto. A seguito di questa scelta le GPS 2024-2026 verranno utilizzate per:

  • supplenze annuali ovvero fino al 31/08: per la copertura di cattedre, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
  • supplenze fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al 30/06: per la copertura di cattedre, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Sanzioni

Come per il biennio precedente anche per le GPS 2024-2026 ci sono delle sanzioni, stabilite dall’art.14 della OM 88/2024. Le sanzioni in questione si riferiscono a tre motivi:

  1. rinuncia: la rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime,  sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Di conseguenza, chi rinuncia ad una supplenza potrà accettare solo supplenze brevi da graduatorie di istituto;
  2. abbandono: l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. La differenza rispetto alla rinuncia è che in questo caso la sanzione non si applica solo per l’anno scolastico in questione, ma per tutti e due gli anni in cui sono in vigore le graduatorie, quindi fino al 2026.
  3. mancata presentazione della domanda: nel caso in cui in estate l’aspirante non presenta la domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze. In questo caso non potrà ottenere, per l’anno scolastico di riferimento, incarichi al 30/06 e al 31/08 da GAE e GPS ma solo incarichi da graduatorie di istituto.