Se il Dirigente scolastico invita il docente, con contratto al 30 giugno, a godere delle ferie durante il periodo di sospensione scolastica, questi ultimi sono tenuti a fruirne. Nel caso contrario il lavoratore perde sia diritto alle ferie che la relativa indennità sostitutiva.
Lo prevede l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15415/2024.
Il Dirigente dell’Amministrazione ha lo scopo di informare il dipendente circa il suo diritto a smaltire le ferie maturate e non godute. E’ un principio fondamentale dei diritto del lavoro europeo, della Costituzione italiana, e da qualche tempo anche una buona regola amministrativa secondo l’ARAN.
La fruizione delle ferie ha valore preminente rispetto alla sua monetizzazione, che deve considerarsi solo come eventuale e comunque dovuta in assenza del godimento.
La Cassazione del 2024 fa tuttavia un passo in più: se il DS avvisa che in caso di mancato godimento si perde sia il diritto alle ferie che l’indennità sostitutiva e il lavoratore comunque si rifiuta, il diritto si estingue.
Per gli Ermellini non esiste la possibilità che il docente con contratto in scadenza sia collocato in ferie “d’ufficio”. Peraltro va sottolineato che durante la sospensione delle attività didattiche gli insegnanti sono considerati in servizio a tutti gli effetti, anche quando non ci siano attività in corso.
Per cui la scelta ricade sempre sul lavoratore. Che non perderà alcun diritto nel caso in cui, in assenza di avviso da parte del DS, opti per il non godimento e quindi l’erogazione dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.